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Contratti a distanza...leggi l'articolo per esteso

La legge 185/1999 si occupa della protezione del consumatore che si trova a stipulare contratti a distanza. La legge disciplina tutte le fasi della conclusione del contratto, a partire dalla proposta di contratto per finire con la sua esecuzione.
I limiti del campo di applicazione, dettati dall'art.1, sono:

a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attivita' professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attivita' professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto e' riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a distanza.

Le tecniche di comunicazione a distanza sono esemplificate nell'allegato I e possono essere definite come quelle situazioni per le quali, nel momento della conclusione del contratto, non č necessaria la contemporanea presenza dei due contraenti. Ne sono un esempio le vendite tramite telefono, fax o posta elettronica.
Sono esplicitamente esclusi i distributori automatici, le aste telematiche e i servizi finanziari....leggi l'articolo per esteso

 

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