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Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185...leggi l'articolo per esteso
Art. 1.
D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attivita' professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attivita' professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto e' riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.

Art. 3.
Informazioni per il consumatore

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