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| Invio delle fatture in formato elettronico...leggi l'articolo per esteso |
| L’articolo 21 Dpr.
633/1972 prevede che "la fattura si ha per emessa all’atto della sua
consegna o spedizione all’altra parte". Questo articolo era più che
sufficiente, ai tempi della redazione della legge, per prevedere tutte le
fattispecie di trasferimento delle fatture dal venditore al compratore. La
fattura, infatti, poteva essere consegnata direttamente o inviata con la posta
tradizionale. La prima società a
porre un’esigenza di interpretazione dell’art. 21 è stata la Fiat la quale,
nel 1986, pose un quesito al Ministero della Finanze circa la possibilità di
spedire le fatture in formato elettronico. Il Ministero rispose affermativamente
con la seguente motivazione: "Pur non potendosi
disconoscere che il legislatore nella formulazione del primo comma
dell’articolo 21 Dpr 633/1972 ha usato termini che riflettono soprattutto
modalità di trasmissione dei documenti ("consegna" o
"spedizione") tradizionalmente ipotizzabili, la proposta procedura non
appare incompatibile con la disposizione in esame che ha l’essenziale finalità
di assicurare che i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva
siano materializzati in documenti aventi lo stesso contenuto per l’emittente e
per il ricevente, e che siano comunicati, nei prescritti termini, dal primo al
secondo, senza preclusione delle diverse tecnologie a tal fine
utilizzabili". Con questa decisione il Ministero ha aperto la porta a molte modalità di spedizione delle fatture. A partire dai fax, per finire alla posta elettronica, passando per la comunicazione diretta via reti telemat...leggi l'articolo per esteso |
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