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Invio delle fatture in formato elettronico...leggi l'articolo per esteso

L’articolo 21 Dpr. 633/1972 prevede che "la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte". Questo articolo era più che sufficiente, ai tempi della redazione della legge, per prevedere tutte le fattispecie di trasferimento delle fatture dal venditore al compratore. La fattura, infatti, poteva essere consegnata direttamente o inviata con la posta tradizionale.

La prima società a porre un’esigenza di interpretazione dell’art. 21 è stata la Fiat la quale, nel 1986, pose un quesito al Ministero della Finanze circa la possibilità di spedire le fatture in formato elettronico. Il Ministero rispose affermativamente con la seguente motivazione:

"Pur non potendosi disconoscere che il legislatore nella formulazione del primo comma dell’articolo 21 Dpr 633/1972 ha usato termini che riflettono soprattutto modalità di trasmissione dei documenti ("consegna" o "spedizione") tradizionalmente ipotizzabili, la proposta procedura non appare incompatibile con la disposizione in esame che ha l’essenziale finalità di assicurare che i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva siano materializzati in documenti aventi lo stesso contenuto per l’emittente e per il ricevente, e che siano comunicati, nei prescritti termini, dal primo al secondo, senza preclusione delle diverse tecnologie a tal fine utilizzabili".

Con questa decisione il Ministero ha aperto la porta a molte modalità di spedizione delle fatture. A partire dai fax, per finire alla posta elettronica, passando per la comunicazione diretta via reti telemat...leggi l'articolo per esteso

 

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