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Legge 23 dicembre 1993 n. 547 sulla criminalità informatica...leggi l'articolo per esteso
Articolo 1

1. All'art. 392 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico".

Articolo 2

1. L'art. 420 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 420. - (Attentato a impianti di pubblica utilità).-Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema, la pena è della reclusione da tre a otto anni".

Articolo 3

1. Dopo l'art. 491 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 491-bis. - (Documenti informatici).- Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente agli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli".

Articolo 4

1. Dopo l'articolo 615-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 615-ter. - (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico). - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico...leggi l'articolo per esteso
 

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