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| Legge 18 agosto 2000, n. 248 sul diritto d'autore ...leggi l'articolo per esteso |
| Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. 1. L’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè quella codificata con condizioni di accesso particolari». Art. 2. 1. Il secondo comma dell’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale». 2. All’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi: «È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’arti...leggi l'articolo per esteso |
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