| Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento del 7 febbraio 2001
Esonero dall'informativa per partiti e movimenti politici sino al 30 giugno 2001
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
CONSIDERATO che le iniziative di comunicazione politica e di propaganda rappresentano una componente significativa della partecipazione democratica alle consultazioni elettorali e sono intraprese da numerosi candidati e forze politiche per rappresentare le proprie posizioni;
RILEVATO che in relazione a tali consultazioni vengono impiegate a livello nazionale e locale, contemporaneamente e per un breve arco di tempo, notevoli quantità di dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, e in particolare da liste elettorali comunali ed elenchi di abbonati ai servizi di telefonia vocale;
VISTE le numerose segnalazioni e richieste di parere pervenute all'Autorità in ordine alla liceità e correttezza dell'utilizzo dei dati personali impiegati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici;
VISTO l'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 in base al quale "quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione";
CONSIDERATO che tale disposizione impone a chiunque utilizzi i dati personali provenienti dalle predette fonti pubbliche di fornire l'informativa all'atto della registrazione dei dati a tutte le persone cui essi si riferiscono, a meno che il soggetto che li utilizzi li tratti per ...leggi
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