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La tutela del diritto all’immagine...leggi l'articolo per esteso

L'interessato può chiedere al giudice un provvedimento, appunto l'inibitoria, con la quale il comportamento che provoca una minaccia alla sua immagine venga sospeso.
Il diritto all'immagine rientra, inoltre, nei diritti della persona, definiti come diritti assoluti, cioè che posso essere fatti valere nei confronti di tutti i soggetti e trovano tutela nell'art. 2043 c.c.

Anche nella legge sul diritto d'autore, n. 633/1941, sono presenti due norme, gli artt. 96 e 97 che si occupano di questa materia. Il primo articolo integra la disposizione del codice civile, richiedendo il consenso dell'interessato per l'utilizzo della sua immagine.
L'art.97 prevede, invece, i casi in cui tale consenso non è necessario, poiché prevalgono altri interessi costituzionalmente garantiti, tra i quali ad esempio la notorietà della persona ritratta, la pubblicità dell'ufficio ricoperto, necessità di giustizia, polizia, scopi scientifici, didattici, culturali, eventi di interesse pubblico, consentono, senza il suo consenso, l'esposizione o la pubblicazione dell'altrui immagine.

La giurisprudenza ritiene che il consenso dell'interessato può essere acquisito senza particolari vincoli di forma, quindi anche in modo implicito, tacito o per fatti concludenti.

Nella divulgazione di immagini di personaggi pubblici è necessario anche scontrarsi con la tutela della "privacy", sfera che spesso viene infasa da un non sempre accreditato diritto di cronaca.


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