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I mezzi di tutela del segreto aziendale...leggi l'articolo per esteso

L'idea o l'invenzione che prende forma nell'ambito dell'impresa può essere protetta dall'imprenditore o con l'ausilio del segreto aziendale o tramite la registrazione dell'invenzione stessa.

Nel primo caso, il bene o il prodotto ideato avrà una forma di tutela piuttosto evanescente, poiché una volta commercializzato il prodotto potrà essere studiato e copiato dai concorrenti presenti sul mercato.

Il legislatore non garantisce all'imprenditore che sceglie la strada del segreto aziendale, una valida tutela nel caso in cui questo venga violato; è possibile, al massimo, far valere nei confronti di alcuni soggetti una responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

La tutela del segreto industriale è prevista, in maniera indiretta, in alcune disposizioni, quali l'art.2598, n.3 c.c., in relazione alla concorrenza sleale, l'art. 623 del codice penale, la legge 198/96, la legge 675/96 e la legge di riforma del diritto d'autore, legge n. 248/00.

Con l'art.623 vengono sanzionati a livello penale i comportamenti che ledono il segreto professionale e del segreto industriale; inoltre, l'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale inerenti il commercio del 1995, ha introdotto nella legge italiana sui brevetti, l'art.6-bis.

Questo articolo prevede il diritto dell'autore dell'invenzione di agire contro chi compie atti di concorrenza sleale, consistenti nella rivelazione a terzi di informazioni aziendali segrete.

Nella prassi commerciale, spesso, vengono stipulati degli accordi, detti di segretezza, con i quali l'imprenditore si assicura delle segretezza delle informazioni rese note in fase di trattativa.

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